Welfare aziendale «obbligatorio» interamente deducibile
Assonime analizza le fattispecie in cui l’erogazione è considerata obbligatoria o volontaria
Assonime, nell’ambito della circolare n. 15/2018, analizza la deducibilità del welfare aziendale.
Lato dipendente, ai sensi della lett. f) del comma 2 dell’art. 51 del TUIR, le opere e i servizi erogati dal datore di lavoro per le finalità di cui all’art. 100 del TUIR sono esclusi dal reddito del lavoratore sia se erogati su decisione unilaterale e liberale del datore, sia se erogati sulla base di un obbligo assunto dal datore di lavoro per contratto, accordo o regolamento aziendale.
La norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1 comma 162 della L. 232/2016 ha poi chiarito, con valenza retroattiva, che la contrattazione collettiva di ogni livello (aziendale, nazionale, interconfederale e territoriale) rappresenta fonte idonea a garantire al dipendente il riconoscimento
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