Somme restituite al soggetto erogatore anche mediante istanza di rimborso
Ora il sistema prevede però di rinviare l’onere deducibile eccedente al periodo d’imposta successivo
Se un lavoratore deve restituire somme erroneamente percepite in eccesso si “può” applicare l’art. 10 comma 1 lett. d-bis) del TUIR, secondo cui il contribuente può dedurre dal reddito complessivo “le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti”.
La disposizione può riguardare non solo somme tassate come reddito di lavoro dipendente, ma anche, a titolo esemplificativo, come reddito di lavoro autonomo o diverso.
In relazione alla disciplina oggi in vigore, si consideri che il DM 5 aprile 2016, attuativo della norma richiamata, prevede sia la possibilità di computare le somme restituite tra gli oneri deducibili che la possibilità di chiedere, per la parte non dedotta nel periodo d’imposta in cui è avvenuta la restituzione, ...
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