Per la holding è attività economica la locazione di un immobile alle controllate
La Corte Ue riconosce che un servizio di locazione può costituire un’«interferenza» nella gestione delle controllate
La locazione di un immobile da parte di una holding alle sue controllate costituisce un’interferenza nella gestione di queste ultime, che deve essere considerata attività economica ai fini IVA e fa sorgere il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sulle spese per l’acquisto di partecipazioni. Ciò, tuttavia, a condizione che la locazione sia soggetta a imposta.
Inoltre, se la holding partecipa alla gestione soltanto di alcune delle società controllate per le quali ha sostenuto le spese, l’IVA potrà essere detratta soltanto in proporzione alle spese inerenti l’attività economica.
È quanto affermato dalla Corte di Giustizia Ue nell’ambito della sentenza pubblicata ieri, 5 luglio 2018 (causa C-320/17, Marle Participations), riguardante la società holding di un ...
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