Da domani prestazioni professionali senza split payment
L’obbligo di versamento dell’IVA ritorna in capo al prestatore e non ricade più sulla P.A. o società acquirente
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di ieri del DL 12 luglio 2018 n. 87 (c.d. decreto “dignità”), sono in vigore da oggi le disposizioni che escludono dallo split payment le prestazioni di servizi soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito nonché quelle soggette a ritenuta a titolo d’acconto.
Fuoriescono dalla disciplina, quindi, fra gli altri, i professionisti, in qualità di soggetti residenti i cui compensi sono assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto a norma dell’art. 25 comma 1 del DPR 600/73, per i redditi di lavoro autonomo da essi percepiti. L’esclusione non dovrebbe invece riguardare gli agenti, i mediatori e i rappresentanti, le cui provvigioni scontano la ritenuta d’acconto di cui all’art. 25-bis del
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