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NOTIZIE IN BREVE

I professionisti associati non rispondono solidalmente

/ REDAZIONE

Sabato, 14 luglio 2018

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La Cassazione, con l’ordinanza 13 luglio 2018 n. 18527, ha ribadito il proprio consolidato orientamento (per tutte, Cass. 22 marzo 2007 n. 6994) in tema di rilevanza esterna del patto con cui più professionisti creano un’associazione professionale.

Per la Corte, l’associazione tra professionisti costituisce un mero patto interno tra i partecipanti, volto alla divisione delle spese e alla gestione congiunta dei proventi dell’attività professionale. Il patto relativo all’associazione, dunque, non ha rilevanza esterna e non attribuisce personalità giuridica all’associazione.
Da ciò discende, in primo luogo, che è nullo il contratto di prestazione professionale conferito all’associazione impersonalmente.

In secondo luogo, i professionisti che la compongono rispondono personalmente per l’inadempimento dell’incarico affidatogli e tra di loro non opera la solidarietà ex art. 1292 c.c., con la conseguenza che il cliente potrà agire, in caso di inadempimento, solo nei confronti del professionista con cui abbia concluso il contratto di prestazione professionale.

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