Nella fattura elettronica non solo i dati obbligatori
Le specifiche tecniche consentono l’indicazione della ritenuta d’acconto applicata in fattura
La fattura elettronica, pur contenendo, in ragione della sua particolare natura, una serie di informazioni specifiche non presenti nel documento cartaceo (si pensi, ad esempio, al c.d. “Codice destinatario”), deve riportare tutte le indicazioni stabilite nell’art. 21 del DPR 633/72 o, nel caso di fattura semplificata, nell’art. 21-bis del medesimo decreto.
Leggendo le disposizioni citate non si rileva, fra gli elementi obbligatori, la presenza della ritenuta d’acconto, che deve essere operata, ad esempio, dal committente all’atto del pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo o di provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza e simili.
Benché sia uso comune fornire questa indicazione in fattura, così da computare ...
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