Anticipi di cassa per spese non soggetti all’obbligo di pagamento tracciabile
L’INL ha fornito il chiarimento su somme erogate a titolo di rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio
Le somme erogate ai lavoratori o collaboratori, che non rientrino nel concetto di retribuzione, quali, ad esempio, gli anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori devono sostenere nell’interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione, non sono soggette alla nuova tracciabilità dei pagamenti.
Questo il chiarimento che l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha fornito con il parere n. 6201 del 16 luglio scorso, con il quale, rispondendo a un preciso quesito formulato dalla Confindustria, l’Agenzia ispettiva è intervenuta nuovamente in tema di tracciabilità e divieto di erogazione della retribuzione in contanti.
Si ricorda che, secondo il comma 910 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), a far data dal 1° luglio 2018 non è più possibile retribuire
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