Registro del trattamento dati per il monitoraggio delle attività
L’obbligo di tenuta è escluso per chi ha meno di 250 dipendenti, salvo per alcune eccezioni, ma il parametro quantitativo potrebbe risultare irrilevante
Gli adempimenti ai quali sono tenuti il titolare e il responsabile del trattamento in ambito privacy devono trovare puntuale rendicontazione anche per l’assolvimento del principio di accountability che caratterizza la nuova disciplina, cioè la “responsabilizzazione” dei diversi soggetti chiamati, a vario titolo, a misurarsi con le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, che si traduce nella necessità della sintetica, ma puntuale, descrizione delle attività svolte.
A questo fine il Regolamento Ue 2016/679 prevede la tenuta del “registro delle attività di trattamento”, alla quale sono chiamati tanto il titolare quanto il responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 30.
Inoltre, come precisato dal Considerando 82, “Per dimostrare
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