Obbligo di accantonamento per i crediti tributari contestati
La natura speciale del credito erariale obbliga il tribunale nel giudizio di omologa del concordato
Con ordinanza 13 giugno 2018 n. 15414, la Corte di Cassazione affronta una peculiare questione relativa al corretto bilanciamento tra i poteri di controllo del tribunale in ordine alla proposta di concordato preventivo e l’esigenza di tutela del credito erariale contestato sub iudice.
Nel caso di specie la Corte di Appello aveva confermato la legittimità del decreto di omologazione del concordato preventivo con il quale il tribunale aveva ritenuto inesistente un credito erariale, già iscritto a ruolo e riconosciuto con sentenza della Commissione tributaria provinciale, poi impugnata.
Per la Suprema Corte, in sede di omologazione della proposta di concordato preventivo, se il credito oggetto di contestazione è di natura tributaria, il tribunale è “obbligato ad eseguire l’accantonamento”,
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41