Indennità di malattia interrotta in caso di ripetute assenze alla visita fiscale
L’INPS in tali circostanze adotta un meccanismo sanzionatorio «a scaglioni»
Il lavoratore che viene colpito da un evento morboso, oltre all’obbligo di recarsi presso il medico curante per l’invio telematico all’INPS del certificato medico e di avvisare in anticipo il proprio datore di lavoro in merito alla suddetta assenza, è tenuto a rendersi reperibile durante gli orari in cui può avvenire la visita medica di controllo disposta dall’INPS o dall’azienda stessa.
Le fasce orarie di reperibilità si differenziano in base al settore di appartenenza del lavoratore: più nello specifico, per i dipendenti del settore pubblico gli orari della vista fiscale vanno dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00; nel settore privato, invece, la visita fiscale può avvenire dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00.
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41