La non contestazione opera poco nel rito tributario
Secondo la Cassazione il principio è circoscritto ai profili probatori del fatto non contestato
La Suprema Corte, con la sentenza n. 12287/2018, ha enunciato due principi di interesse a riguardo di un profilo di diritto sostanziale in tema di esonero dal versamento della TARSU e di un aspetto di carattere processuale sul principio di non contestazione.
Con il primo si è affermato che il presupposto, utile a rendere legittimo l’esonero dal versamento di tale tassa, si concretizza in corrispondenza dell’ impossibilità di produrre rifiuti in ragione ed in conseguenza della natura stessa dell’area o del locale, ovvero dalla loro condizione di materiale e oggettiva inutilizzabilità ovvero dal fatto che l’area e il locale siano stabilmente, e cioè in modo permanente e non modificabile, insuscettibili di essere destinati a funzioni direttamente o indirettamente produttive
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