La transazione fiscale non impedisce ulteriori controlli tributari
Possibile l’accertamento e l’iscrizione a ruolo di somme aggiuntive per fattispecie diverse da quelle generatrici delle passività oggetto di accordo
L’imprenditore fallibile in stato di crisi può, con il piano di concordato preventivo (artt. 160 e ss. del RD 267/42 – L. fall.) o nell’ambito delle trattative per la definizione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.fall.), proporre il pagamento parziale, o anche dilazionato, di tributi e contributi, esclusivamente mediante la proposta di transazione fiscale (art. 182-ter L. fall.).
Sotto il profilo operativo, il comma 2 di quest’ultima disposizione stabilisce che, ai fini della proposta di concordato preventivo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione – contestualmente al deposito presso il Tribunale – deve essere presentata all’Agente della riscossione e all’Ufficio dell’Agenzia delle
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