Con mera attività di propaganda non sussiste un contratto di agenzia
Necessaria la causalità tra l’attività di promozione e la conclusione dell’affare
Con la pronuncia n. 20453 del 2 agosto 2018, la Corte di Cassazione interviene sul rapporto di agenzia soffermandosi, in particolare, sugli elementi essenziali di tale tipo contrattuale e sulla differenza tra attività di promozione e mera attività di propaganda.
Ai sensi dell’art. 1742 c.c., il contratto di agenzia è il contratto con il quale una parte assume stabilmente e professionalmente l’incarico di promuovere per conto di un’altra parte, e verso corrispettivo, la conclusione di contratti in una determinata zona.
In merito all’attività di promozione, la Suprema Corte ha precisato che la prestazione dell’agente consiste in atti di contenuto vario e non predeterminato – tra i quali il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione