Fringe benefit ridotto solo con obbligo di dimora del dipendente nell’immobile
Tale obbligo dovrebbe essere legato alla mansione svolta dal dipendente
L’art. 51 comma 4 lett. c) del TUIR stabilisce che per i fabbricati iscritti in catasto concessi in locazione, uso o comodato, indipendentemente dalla circostanza che il fabbricato sia di proprietà del datore di lavoro ovvero sia da questi acquisito in locazione anche finanziaria, costituisce fringe benefit la differenza tra la rendita catastale del fabbricato (aumentata di tutte le spese inerenti) e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Se il soggetto è obbligato a dimorare nel fabbricato, la suddetta differenza è ridotta al 30%.
Secondo quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria nella C.M. n. 326/97 (§ 2.3.2.3), tale criterio di determinazione dell’importo da far concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente è applicabile “nell’ipotesi ...
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