Genuinità dei tirocini anche a tutela dell’azienda
Il rispetto della normativa può evitare la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
I tirocini formativi e di orientamento, chiamati anche stage, permettono di svolgere un periodo formativo che ha la finalità di acquisire nuove competenze per l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro; essendo pertanto formativa la finalità di questo strumento, i tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro.
La disciplina dei tirocini è rimessa alle singole Regioni e Province autonome (art. 1 comma 34 della L. 92/2012) nel rispetto delle linee guida definite a livello nazionale, le quali hanno la finalità di fornire standard minimi uniformi su tutto il territorio dello Stato. Le più recenti sono contenute nell’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio 2017, non ancora recepito da tutte le Regioni italiane.
I tirocini sono di due tipologie: curriculari ed extracurriculari.
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