L’ipoteca su un bene alienato con atto non trascritto consente di pignorare
Il trasferimento non è opponibile al creditore, mentre l’uscita del bene dal fondo patrimoniale del debitore è produttiva di effetti
L’iscrizione dell’ipoteca fatta dal creditore su un bene immobile, originariamente del debitore, ma successivamente alienato, consente al creditore di pignorare il bene, anche se l’iscrizione sia avvenuta due giorni dopo la vendita.
Così la Cassazione 30 agosto 2018 n. 21385 ha deciso un caso in cui un soggetto, debitore nei confronti di una banca e titolare di un bene immobile conferito in fondo patrimoniale, ha alienato detto bene. Due giorni dopo il trasferimento del bene la banca, creditrice dell’alienante, iscriveva un’ipoteca giudiziale sull’immobile, a cui faceva seguito, qualche giorno dopo, la trascrizione dell’atto di compravendita.
Secondo la Corte, in questo caso è possibile per la banca soddisfarsi sull’immobile, anche se questo non ...
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