Per la somministrazione fraudolenta è necessaria la prova del dolo specifico
Da dimostrare la volontà del datore di lavoro di aggirare norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore
Il DL 12 luglio 2018 n. 87, noto come decreto dignità, convertito con modificazioni con legge n. 96 del 9 agosto 2018, è intervenuto, tra le altre cose, anche in materia di somministrazione.
Oltre a estendere l’obbligo delle causali anche ai contratti a termine stipulati dalle agenzie di somministrazione, con la particolarità, prevista in sede di conversione, di riferire le stesse non all’effettivo datore di lavoro ma all’utilizzatore (così il comma 1-ter, introdotto in sede di conversione all’art. 2 del DL 87/2018), il decreto dignità ha ripristinato la figura della somministrazione fraudolenta.
Si tratta di una fattispecie di rilevanza penale che in passato era prevista e sanzionata dall’art. 28 del DLgs. n. 276/2003, abrogato dall’art. 55 del DLgs. n. 81/2015. ...
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