Transfer pricing con metodo del costo solo se i beni prodotti sono identici
Il criterio della comparabilità funzionale non può essere evocato come di per sé alternativo rispetto a quello della comparabilità materiale
Nell’ambito della determinazione dei prezzi di trasferimento, il metodo del costo maggiorato (cost plus method) richiede l’identità dei beni prodotti dai soggetti comparabili (comparables), non essendo sufficiente la comparabilità delle funzioni degli operatori economici, fatta salva la peculiare ipotesi di insussistenza di un numero adeguato di competitors da confrontare. È questa l’importante decisione assunta dalla C.T. Reg. di Milano, con la sentenza n. 3181/2018.
Si ricorda, innanzitutto, che la disciplina del transfer pricing è stata recentemente modificata dal legislatore con l’art. 59, comma 1 del DL n. 50/2017, per cui ora, ai sensi dell’art. 110, comma 7 del TUIR, i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio ...
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