Transazione fiscale «privatistica» nella ristrutturazione dei debiti
La normativa definisce l’accordo come «atto negoziale», prevedendo anche la fattispecie della risoluzione di diritto, e non più quella della revoca
L’art. 182-ter, comma 5 del RD 267/1942 stabilisce che l’imprenditore fallibile in stato di crisi può formulare una proposta di pagamento parziale, o anche dilazionato, delle passività tributarie e previdenziali nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L. fall.).
L’offerta di transazione fiscale deve essere depositata presso i competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’agente della riscossione, unitamente alla documentazione di cui all’art. 161 L. fall., alla relazione del professionista attestatore di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), L. fall., e alla dichiarazione sostitutiva in ordine alla veridicità e completezza dei documenti allegati.
La circolare ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41