Fattura elettronica da rivedere separando esigenze civilistiche e fiscali
Gentile Redazione,
a mio giudizio, le regole fiscali dovrebbero essere strutturate in modo da applicarsi a valle dei rapporti civili e dei relativi flussi amministrativi ed economici. Quando si agisce al contrario, subordinando le attività civili ed amministrative alle esigenze fiscali, si creano storture e difficoltà inutili da cui poi è difficile uscire.
Penso ad esempio al ruolo del bilancio rispetto alle imposte dirette: si è radicata nella prassi l’idea che sia il Testo unico la fonte primaria della tassazione sul reddito d’impresa, mentre invece la fonte primaria è il Conto economico, redatto secondo corretti principi contabili (come precisa l’art. 83 comma 1 del TUIR). Lo si è visto quando, finalmente, la Corte di Cassazione ha lucidamente precisato che il concetto di inerenza di un costo non è regolato dall’art. 109 comma 5 del TUIR (come per anni l’Agenzia ha sostenuto) ma è un concetto aziendalistico e civilistico preordinato rispetto al TUIR (Cass. n. 450/2018).
La regolamentazione della fatturazione digitale ne è un altro chiaro esempio: ci si è dimenticati che l’esigenza primaria della fatturazione elettronica è quella del controllo da parte dello Stato in tempo reale sulle transazioni commerciali rilevanti ai fini IVA, esigenza che può essere soddisfatta senza arrivare al punto di far prevalere l’esigenza del controllo sul rapporto commerciale.
A pensarci bene, la fattura nasce come documento civilistico per regolare e documentare il rapporto commerciale e solo di riflesso ha una valenza fiscale. Ecco allora che si potrebbe rivedere tutto l’impianto tenendo distinte le due funzioni e le due esigenze, migliorando persino la tutela della riservatezza degli operatori. Si potrebbe ad esempio immaginare che la fattura ai fini civili resti quella che oggi conosciamo, con tutti i suoi dettagli ed oneri descrittivi anche ai fini fiscali, e che possa essere gestita tra gli operatori con la modalità da loro preferita (digitale, cartacea, misto analogico/digitale con invio via email immediato o via posta), facente piena fede tra di loro.
Dopodiché l’emittente invia al Sistema di interscambio i soli dati della fattura utili per il controllo (ad esempio: imponibile, IVA, eventuale non imponibilità e regola applicata) con una descrizione anche ipersemplificata e codificata (cessione di merce, prestazione di servizi), prevedendo che l’acquirente possa detrarre l’IVA ivi esposta solo dopo aver ricevuto la validazione dal sistema di interscambio.
Con poca fatica, ci si può immaginare che il ricevente possa immediatamente registrare la fattura commerciale nel software contabile, e che al momento della liquidazione mensile dell’imposta si avvii un controllo automatico delle fatture registrate verificando se nel frattempo sono state validate dal Sistema di interscambio senza neppure la necessità di riceverle materialmente.
Dopodiché gli operatori saranno liberi di concordare, tra di loro, se dare una valenza anche civile alla fattura mandata attraverso il sistema di interscambio o meno.
Così facendo si potrebbero risolvere diverse problematiche, quale quella oggi più dibattuta sulla “decorrenza del diritto alla detrazione”: la detrazione potrebbe essere consentita a far data dal ricevimento della fattura commerciale (quindi nel mese di competenza), ma subordinata alla autorizzazione che perviene dal Sistema di interscambio: se arriva in tempo utile per la prima liquidazione, bene, altrimenti si rinvia la detrazione alla liquidazione periodica successiva (col limite, quindi, della data della liquidazione dell’imposta).
Questo si che sarebbe un sistema che consentirebbe un controllo completo, ma senza esagerare nelle interferenze commerciali e senza accumulare nel server centrale quel dettaglio di informazioni inutili per il Fisco ma sensibili per gli operatori.
Altrimenti detto, invece di mandare le fatture al Fisco ci si può immaginare di mandare il registro delle fatture emesse del fornitore, e consentire la detrazione con una validazione preventivo del registro acquisti del cliente.
Giampiero Guarnerio
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
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