Ammissibile l’attestato di residenza sulla modulistica dello Stato estero
Secondo l’Agenzia delle Entrate, non c’è obbligo di apposizione dell’attestato sui modelli «italiani» per i non residenti
I soggetti non residenti che intendono avvalersi dei benefici previsti dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni o dalle direttive europee sui dividendi, sugli interessi e sulle royalties sono tenuti a presentare al sostituto d’imposta italiano (o al Centro Operativo di Pescara, in caso di rimborso) uno dei modelli approvati con provv. Agenzia delle Entrate 10 luglio 2013.
In particolare, i modelli A, B, C e D sono utilizzati dai soggetti non residenti per l’applicazione diretta della Convenzione contro le doppie imposizioni (esenzione o ritenuta in misura ridotta) o per chiedere il rimborso dell’imposta italiana, se già prelevata.
Il modello E e il modello F devono, invece, essere utilizzati per ottenere l’esenzione o il rimborso dell’imposta italiana in applicazione, ...
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