La sospensione della sentenza non si estende ai coobbligati in solido
Si tratta di una valutazione sulle condizioni soggettive dei condebitori
Nel caso in cui due coeredi abbiano impugnato con autonomi ricorsi l’avviso di liquidazione di imposte di successione, ipotecarie, catastali e di registro, in relazione al quale sono tenuti in solido al pagamento, e sono risultati entrambi soccombenti nel rispettivo contenzioso, se solo uno dei due ottiene la sospensione della esecutività della sentenza di secondo grado, ci si chiede se, in forza del principio sancito dall’art. 1306 c.c. dell’estensione favorevole del giudicato, il coerede che non ha ottenuto la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata in Cassazione si possa avvantaggiare di quella ottenuta dall’altro coerede.
In giurisprudenza si è sostenuto che l’ordinanza di sospensiva ottenuta da uno solo dei coeredi non vale anche per l’altro ...
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