Gruppo IVA esteso ai Gruppi bancari cooperativi
Il vincolo finanziario si considera sussistente in virtù delle condizioni dettate dal peculiare contratto di coesione
Anche i Gruppi bancari cooperativi di cui all’art. 37-bis del DLgs. 385/93 potranno avvalersi della facoltà di costituire un Gruppo IVA a partire dal 2019. Lo prevede l’art. 20 del DL 119/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre scorso.
In particolare, il decreto fiscale modifica gli artt. 70-ter e 70-septies comma 2 del DPR 633/72, che disciplinano, rispettivamente, i requisiti soggettivi per la costituzione del Gruppo IVA e i criteri di individuazione del Rappresentante di gruppo.
Fra i requisiti richiesti ai fini della costituzione di un Gruppo IVA, è prevista la sussistenza, tra i soggetti passivi interessati, di un vincolo finanziario, il quale, a norma dell’art. 70-ter del DPR 633/72, ricorre quando tra gli stessi soggetti esiste un rapporto di controllo
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