Recupero del credito ricerca e sviluppo con fondi indisponibili in quattro anni
La Commissione tributaria provinciale di Milano si allinea alla precedente giurisprudenza di merito
L’art. 43 del DPR n. 600/73, nel sistema ante L. 208/2015, prevede che gli atti di rettifica delle dichiarazioni non possano essere notificati oltre il termine di quattro anni da quello in cui è presentata la dichiarazione.
Per quanto riguarda gli atti di recupero di crediti d’imposta inesistenti opera, peraltro, una norma (art. 27 comma 16 del DL n. 185/2008) che permette all’Amministrazione finanziaria di procedere al recupero nel più esteso termine di otto anni, da far decorrere dal periodo in cui è utilizzato il credito (cfr. Cass. n. 4153/2018).
La dottrina e la prassi hanno rilevato che tale più esteso termine non opera quando non si tratti di crediti “inesistenti”, bensì di crediti semplicemente “non spettanti”. È su questa distinzione che si concentra
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