Sisma Ischia, sospesi i contributi che scadono dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020
Con la circolare n. 105 del 6 novembre 2018, l’INPS ha fornito le prime indicazioni con riguardo alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo 29 settembre 2018-31 dicembre 2020, nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia.
La sospensione, lo si ricorda, è stata disposta dall’art. 34 del DL 109/2018 (in vigore dal 29 settembre scorso) in seguito all’evento sismico che, il 21 agosto 2017, ha colpito l’Isola di Ischia.
L’ambito di applicazione della sospensione ricomprende i datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica), i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli) e gli iscritti alla Gestione separata (committenti, liberi professionisti, ecc.) e si applica esclusivamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nelle zone colpite dall’evento.
Ferme restando le istruzioni operative relative agli adempimenti e agli obblighi previdenziali in relazione alle diverse gestioni interessate, la circolare in esame precisa che i soggetti interessati a richiedere a sospensione dovranno presentare istanza all’INPS mediante il modello “SC93”, con la precisazione che dovrà essere presentata un’unica domanda anche nel caso in cui la stessa interessi diverse gestioni.
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