Sanzioni per il contribuente in caso di violazione degli obblighi formali
La responsabilità sussiste anche nel caso in cui vi sia una colpa per omessa vigilanza sull’intermediario
Con la sentenza n. 28359, depositata ieri, la Corte di Cassazione ritorna sul tema delle cause di non punibilità, stabilendo che l’esimente contenuta nell’art. 6 comma 3 del DLgs. 472/97 si applica solo in caso di inadempimento del pagamento del tributo esclusivamente imputabile alla condotta di un terzo, restando escluse dal campo di applicazione della norma, invece, le violazioni formali, in quanto relative all’omessa presentazione della dichiarazione, all’omessa registrazione delle fatture, ovvero all’omessa tenuta della contabilità.
Nel caso di specie, l’Ufficio recuperava la maggiore IVA accertata nei confronti della società contribuente e applicava le sanzioni per le omissioni contabili e dichiarative.
Quanto all’applicazione delle sanzioni, le ...
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