Regime delle registrazioni limitato per gli assicurativi in contabilità semplificata
L’opzione sarebbe preclusa ad agenti, subagenti e broker con l’adesione all’esonero dalla fatturazione e registrazione delle operazioni esenti
Le imprese in regime di contabilità semplificata possono impostare il proprio sistema contabile a scelta tra quelli individuati dal riformato art. 18 del DPR 600/73. Nello specifico, è possibile:
- istituire i registri cronologici dei ricavi e delle spese, in aggiunta ai registri IVA, ove obbligatori;
- istituire i soli registri IVA, utilizzandoli anche ai fini delle imposte sul reddito, annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA ed effettuando, nel contempo, le annotazioni necessarie a dare rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell’anno di registrazione del documento contabile ai fini IVA (c.d. registri IVA integrati);
- optare per la tenuta dei soli registri IVA ed utilizzarli anche ai fini delle imposte sul reddito, senza annotazione degli incassi
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