Nullo il patto occulto di maggiorazione del canone di locazione
Il contratto resta valido e la nullità del patto non deriva dalla mancata registrazione
È nullo il patto con cui le parti del contratto di locazione di immobili a uso non abitativo concordino occultamente, fin dall’inizio del contratto, un canone superiore a quello dichiarato nel contratto registrato. La nullità colpisce il solo patto occulto di maggiorazione e non il contratto di locazione, che resta valido. Il patto di maggiorazione è insanabilmente nullo, a prescindere dalla sua registrazione.
Questo principio è desumibile dalla lettura della sentenza n. 29016 della Cassazione, depositata ieri.
La Corte torna ad esaminare il tema del patto occulto di maggiorazione del canone, già esaminato dalle Sezioni Unite, con riferimento sia ad immobili commerciali (SS.UU. n. 23601/2017) che ad immobili abitativi (SS.UU. n. 18213/2015).
Nel caso di specie, le parti avevano stipulato
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41