Contabilità semplificata post trasformazione incerta
Le soglie di accesso/permanenza dovrebbero essere computate senza considerare i ricavi della società ante trasformazione
L’utilizzabilità del regime di contabilità semplificata presuppone il soddisfacimento dei requisiti soggettivo e oggettivo, previsti dall’art. 18 del DPR 600/73. In sostanza, deve trattarsi di imprenditori individuali, società di persone commerciali e soggetti assimilati ex art. 5 del TUIR, enti non commerciali (con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata) che non abbiano percepito/conseguito (a seconda dei casi) ricavi superiori a:
- 400.000 euro (per le imprese aventi ad oggetto prestazione di servizi);
- o 700.000 euro (per le imprese aventi ad oggetto altre attività).
La norma fissa come periodo di riferimento per il computo delle predette soglie l’intero anno precedente, da intendersi come anno solare, come si desume, ad esempio, dalle esemplificazioni
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