Singole componenti da classificare in dogana in base al contesto commerciale
Per la Cassazione, vanno classificate con la voce del prodotto finito per importazioni frazionate in un breve lasso di tempo e in un contesto unitario
La Corte di Cassazione, con la sentenza 9 novembre 2018 n. 28663, ha affermato il principio antielusivo secondo cui le singole componenti dei beni devono essere classificate in dogana con la voce del prodotto finito, con conseguente assoggettamento al maggior dazio, in caso di importazioni frazionate effettuate in un breve lasso temporale e in un contesto commerciale unitario.
Nel caso di specie, un operatore economico aveva importato monitor privi dell’interfaccia necessaria alla ricezione del segnale televisivo e, separatamente, le relative schede TV.
Tale comportamento, a parere dell’Agenzia delle Dogane, sarebbe stato elusivo, giacché lo scopo principale dell’operazione sarebbe stato quello di dichiarare la merce utilizzando il codice doganale delle parti – che (generalmente)
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