Licenziamento «in prova» con motivazione diversa dal lavoratore ordinario
L’obbligo di motivazione può essere previsto contrattualmente, ma non si possono omologare le due giustificazioni
Secondo l’art. 2096 c.c., in caso di “assunzione in prova”, il datore di lavoro ed il prestatore “sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l’esperimento che forma oggetto del patto di prova”; “durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d’indennità”, salvo che la prova non sia stata stabilita per un tempo minimo necessario; “compiuto il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva”.
La disciplina è integrata dall’art. 10 della L. 604/1966, che prevede l’applicabilità della normativa limitativa dei licenziamenti ai lavoratori in prova la cui assunzione sia divenuta definitiva e, comunque, decorsi sei mesi dall’inizio del rapporto
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