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IL CASO DEL GIORNO

Licenziamento «in prova» con motivazione diversa dal lavoratore ordinario

/ Federica VIVIANI

Mercoledì, 5 dicembre 2018

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Secondo l’art. 2096 c.c., in caso di “assunzione in prova”, il datore di lavoro ed il prestatore “sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l’esperimento che forma oggetto del patto di prova”; “durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d’indennità”, salvo che la prova non sia stata stabilita per un tempo minimo necessario; “compiuto il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva”.

La disciplina è integrata dall’art. 10 della L. 604/1966, che prevede l’applicabilità della normativa limitativa dei licenziamenti ai lavoratori in prova la cui assunzione sia divenuta definitiva e, comunque, decorsi sei mesi dall’inizio del rapporto

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