Dal 20 dicembre soppresse tre causali contributo della sezione INPS
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 85 pubblicata ieri, ha soppresso tre causali contributo.
La richiesta è arrivata dall’INPS. Tali causali erano infatti state istituite:
- con ris. n. 7/2012 per l’utilizzo in compensazione, tramite F24, degli importi dovuti per la prestazione di maternità a carico dell’INPS, anticipata ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) dai datori di lavoro agricolo (art. 11, comma 10, del DL 2/2006, conv. in L. 81/2006)
- con ris. 58/2012 per versare le somme dovute a titolo di contributo addizionale Cassa integrazione guadagni straordinaria e delle annesse sanzioni.
Nel dettaglio sono state soppresse le causali “MATA” denominata “Aziende agricole OTI - importi anticipati per indennità di maternità a carico INPS”, “CADD” denominata “Recupero contributo addizionale CIGS”, “SADD” denominata “Sanzioni recupero contributo addizionale CIGS”.
La soppressione decorre dal 20 dicembre 2018.
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