ACCEDI
Domenica, 9 novembre 2025

NOTIZIE IN BREVE

Il Garante Privacy conferma che le informazioni sull’adesione sindacale rientrano tra i dati sensibili

/ REDAZIONE

Sabato, 8 dicembre 2018

x
STAMPA

Con risposta a un quesito diffusa con la newsletter del 7 dicembre, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto non conforme alla disciplina vigente il comportamento adottato da un datore di lavoro che, in occasione della revoca dell’affiliazione sindacale comunicata da un suo lavoratore, aveva reso noto all’organizzazione sindacale la nuova sigla alla quale aveva aderito il suo ex iscritto.

Nell’enunciare tale principio, il Garante per la privacy ha affermato l’irrilevanza della motivazione assunta dal datore di lavoro a sostegno del proprio comportamento, vale a dire evitare di correre il rischio che, in mancanza di tale comunicazione, l’organismo sindacale continuasse a operare in una composizione non più aderente alla realtà, con inevitabili ricadute sulla validità della contrattazione aziendale.

Il Garante ribadisce infatti che le informazioni relative all’appartenenza sindacale dei lavoratori rientrano nella categoria dei dati sensibili, ai quali, in quanto tali, l’ordinamento riconosce particolari forme di tutela. Nello specifico, richiamiamo l’Autorizzazione del Garante 15 dicembre 2016 n. 1 in materia di autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro, che al punto n. 4, lett. b) espressamente definisce come sensibili i dati inerenti alle trattenute per il versamento delle quote di servizio sindacale o delle quote di iscrizione ad associazioni od organizzazioni politiche o sindacali.

Il loro profilo di dati sensibili fa sì che le informazioni relative all’adesione sindacale possano lecitamente essere comunicate e diffuse dal datore di lavoro solo entro i limiti in cui ciò sia necessario ad adempiere a obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, come ad esempio per effettuare il versamento delle quote di iscrizione ad associazioni od organizzazioni sindacali su delega e per conto del dipendente, ma non per finalità diverse.

A conclusione della sua attività di istruttoria, originata dai reclami di alcuni dipendenti di un’azienda socio-sanitaria territoriale, il Garante ha valutato la mancanza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento prescrittivo o inibitorio (stante l’avvenuto esaurimento degli effetti prodotti dal comportamento del datore di lavoro), riservandosi tuttavia di avviare autonomo procedimento diretto a valutare la contestazione di una eventuale violazione amministrativa per l’illecita comunicazione dei dati sindacali.

TORNA SU