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Non spetta l’Art bonus per le erogazioni liberali «avanzate» da altri interventi

/ REDAZIONE

Sabato, 8 dicembre 2018

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 103, ha chiarito che non è possibile beneficiare dell’Art bonus sulle somme erogate per finanziare un progetto risultate poi eccedenti e reinvestite in un diverso progetto.

Nella fattispecie, un’impresa aveva stipulato con una Sovrintendenza una convenzione per un intervento di restauro, per il quale era prevista una determinata erogazione liberale (da elargire dal 2014 al 2016); l’impresa ha quindi dedotto le somme corrisposte ai sensi dell’art. 100 comma 2 lett. m) del TUIR. La citata Sovrintendenza ha poi accettato che l’impresa finanziasse un diverso progetto di restauro, precisando che in tale donazione era compreso anche l’importo residuo che era destinato al precedente progetto.
Viene quindi chiesto se l’importo dell’erogazione “avanzato” dal primo progetto e confluito nella donazione per il secondo progetto possa beneficiare dell’Art bonus e quali sono gli effetti fiscali della “riqualificazione” di tale somma.

L’Agenzia precisa che il meccanismo di funzionamento dell’agevolazione di cui all’art. 100 comma 2 lett. m) del TUIR prevede che le somme versate a titolo di liberalità: siano finalizzate allo svolgimento di compiti istituzionali degli enti beneficiari e alla realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo; diano diritto, in capo ai soggetti eroganti, alla deducibilità del loro intero ammontare; concorrano, insieme a tutte le altre erogazioni effettuate complessivamente in un dato anno, alla determinazione del limite massimo determinato dal MIBAC, oltre il quale scatta l’obbligo per tutti i beneficiari di restituire all’Erario il 37% della differenza. Inoltre, nel caso di specie, le somme versate e risultate eccedenti non sono suscettibili di restituzione.

Pertanto, alla luce del predetto quadro normativo di riferimento e dell’assenza di un diritto alla restituzione dei fondi residui, non è possibile usufruire sulle predette somme già versate dell’Art bonus, in quanto queste si considerano acquisite a titolo definitivo dal soggetto beneficiario.

Tuttavia, la circostanza che le somme versate in un periodo d’imposta risultino, a posteriori, “eccedenti” rispetto alle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario non incide in alcun modo sulla piena spettanza della deduzione in capo al mecenate ex art. 100 comma 2 lett. m) del TUIR.

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