Obblighi di fatturazione sulle imprese associate nel raggruppamento temporaneo di imprese
Con il principio di diritto n. 17 pubblicato ieri, 17 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti in relazione agli obblighi di fatturazione in presenza di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) istituito per l’esecuzione di un appalto pubblico.
Il rapporto tra le associate e la capogruppo di un RTI si inquadra giuridicamente nel mandato collettivo speciale con rappresentanza. Ai sensi dell’art. 48 comma 16 del DLgs. 50/2016 (c.d. “Codice appalti pubblici e contratti di concessione”), tale figura non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, i quali conservano la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
In relazione ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti, dunque, spetta alle singole imprese associate assolvere agli obblighi di fatturazione (art. 21 del DPR 633/72) nei confronti della stazione appaltante.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41