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Considerare tardive giustificazioni in realtà tempestive viola il diritto di difesa del lavoratore

/ REDAZIONE

Martedì, 18 dicembre 2018

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Con la sentenza n. 32607, pubblicata ieri, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di tempestività delle giustificazioni nel procedimento disciplinare.

Nel caso specifico, la lavoratrice lamentava la nullità del licenziamento intimatole per violazione del diritto di difesa, per non avere il datore di lavoro ritenuto tempestive le giustificazioni da lei rese nel procedimento disciplinare. Sebbene, infatti, dette giustificazioni fossero pervenute al datore dopo la scadenza del termine di cinque giorni entro cui potevano essere presentate, esse erano state inviate per raccomandata A/R prima della stessa scadenza.
I giudici del merito avevano considerato corretto l’iter procedimentale seguito dal datore di lavoro che aveva omesso di considerare le giustificazioni rese dalla lavoratrice, sul presupposto che fossero tardive.

La Corte di Cassazione ha invece cassato questa decisione, ritenendo in particolare che, così operando, il datore di lavoro avesse leso il diritto della lavoratrice a esercitare pienamente il proprio diritto di difesa e al contraddittorio, sancito sia dall’art. 7 della L. 300/1970 sia dalla specifica disposizione collettiva di settore, che riferiva il termine di decadenza per l’esercizio del diritto di difesa da parte del lavoratore al momento della presentazione delle giustificazioni – dunque al loro invio – e non al momento della ricezione.

In particolare la Suprema Corte, indicando il principio di diritto a cui si dovrà attenere il giudice del rinvio, ha precisato che “considerare da parte del datore di lavoro tardive delle giustificazioni scritte in realtà tempestive equivale a negare al lavoratore il suo diritto di difesa e al contraddittorio, con violazione del procedimento sancito dall’art. 7 L. n. 300 del 1970 non dissimile dalla violazione che si verifica quando il lavoratore abbia invano chiesto di essere ascoltato di persona”.

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