Tra contratto di credito al consumo e d’acquisto collegamento di fonte legale
La nuova disciplina conferma l’interpretazione giurisprudenziale della «vecchia» norma
In materia di contratto di credito al consumo, concluso nella vigenza degli artt. 121 e seguenti del DLgs. 385/1993 (TUB) nella formula ante 2010, l’art. 124 comma 3 va interpretato come previsione di un collegamento negoziale di fonte legale tra i contratti di credito al consumo che abbiano ad oggetto l’acquisto di determinati beni o servizi e il contratto di acquisto degli stessi beni o servizi, a prescindere dalla sussistenza di un accordo che attribuisca al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti dei fornitori.
Questo è quanto ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 32915/2018 (in tal senso: Cass. n. 20477/2014; Cass. n. 19522/2015) sulla qualificazione da attribuire al collegamento tra contratto di finanziamento e contratto di acquisto.
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