Si può utilizzare in compensazione il credito d’imposta per la formazione 4.0
Con la risoluzione n. 6 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da indicare nel modello F24
Con la risoluzione n. 6 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per usare in compensazione con modello F24 il credito d’imposta destinato alle imprese per le spese di formazione del personale dipendente nel settore tecnologia, misura prevista dal Piano nazionale Industria 4.0.
Tale agevolazione è disciplinata dall’art. 1, commi da 46 a 56 della L. 205/2017 e dall’art. 1, commi da 78 a 81 della L. 145/2018. Alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2019, il credito d’imposta formazione 4.0 si applica alle spese sostenute nei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 9 luglio 1997 n. 241, a decorrere
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