Da sanzionare entro cinque anni i costi fittizi su operazioni inesistenti
Alla sanzione non si dovrebbe applicare il termine dell’accertamento perché non collegata al tributo; inoltre la norma non avrebbe carattere retroattivo
La disciplina delle operazioni oggettivamente inesistenti, come risultante dall’art. 8, comma 2 del DL 16/2012, sotto il profilo delle imposte dirette, pone due ordini di problemi.
Il primo, se la disposizione – che prevede l’esclusione dalla base imponibile dei ricavi dichiarati e correlati ai costi fittizi, fino all’ammontare dei costi medesimi, e la sanzione del 25% commisurata ai predetti componenti – sia migliorativa rispetto al sistema previgente, con la conseguenza che dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di applicazione retroattiva. Il secondo, se la sanzione del 25% sia collegata al tributo, con la conseguenza che, in caso negativo, non si applica il termine di decadenza dell’accertamento, ma quello di cinque anni previsto dall’art. 20 del DLgs.
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