La mancata ricezione dell’e-fattura richiede la verifica del cessionario
Immutati gli obblighi di regolarizzare con autofattura, fatta salva la possibile disapplicazione o riduzione delle sanzioni
Per ovviare ai possibili e fisiologici ritardi dei soggetti passivi in sede di prima applicazione degli obblighi di fatturazione elettronica, l’art. 1 comma 6 del DLgs. 127/2015 consente, per il primo semestre 2019, l’emissione di fatture in formato elettronico oltre il termine ordinario di legge, senza sanzioni, purché le medesime siano emesse entro i termini per effettuare la liquidazione di riferimento (mensile o trimestrale).
La facoltà appena descritta vale certamente per le operazioni con addebito dell’IVA e, stante il richiamo dell’art. 1 comma 6 del DLgs. 127/2015 agli obblighi di fatturazione (e alle relative sanzioni), non dovrebbero esservi dubbi in merito alla possibilità di emettere tardivamente anche le fatture relative ad operazioni esenti, non imponibili
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