È indicativo di operazioni inesistenti il diverso codice attività del fornitore
Onere della società dimostrare che la transazione sia realmente avvenuta
L’Amministrazione finanziaria può contestare l’inesistenza di un’operazione di cessione di beni sulla base della divergenza tra il codice attività del fornitore dei beni e l’attività effettivamente inerente a tali beni. È questo il principio desumibile dall’interessante ordinanza della Cassazione n. 29322/2018.
Secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione relativa a operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la prova che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, anche in merito alla conoscenza ovvero alla conoscibilità ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41