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/ REDAZIONE

Giovedì, 10 gennaio 2019

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Con l’ordinanza n. 285/2019 la Corte di Cassazione ribadisce, alla luce delle Sezioni Unite n. 1545/2017, che il rapporto che lega l’amministratore alla società è “di tipo societario”; circostanza che esclude tutte le altre qualificazioni proposte in materia.

Ne deriva, per la specialità del rapporto, l’inapplicabilità dell’art. 36 Cost. sul diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata (cfr. Cass. n. 19714/2012) e la legittimità della previsione statutaria di gratuità delle funzioni di amministratore di società (Cass. nn. 15382/2017 e 7961/2009).

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