La contabilità «in nero» non salva dalla bancarotta fraudolenta documentale
Irrilevante anche la collaborazione fornita dall’autore della contabilità «parallela»
L’utilizzazione di una contabilità parallela (“in nero” e destinata a rimanere segreta) ai fini di una compiuta ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e la collaborazione prestata a tal fine dal relativo autore non valgono a escludere la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, ex artt. 216 comma 1 n. 2 e 223 comma 1 del RD 267/1942, non potendo elidere l’offesa, già perpetrata, al bene giuridico tutelato.
A stabilirlo è la Cassazione, nella sentenza n. 1925, depositata ieri.
La fattispecie in questione punisce con la reclusione da tre a dieci anni gli amministratori di società dichiarate fallite che abbiano tenuto i libri o le altre scritture contabili “in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento ...
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