La cessione del ramo commerciale non osta al regime delle società agricole
I requisiti per rientrare nel regime agevolato devono sussistere sin dall’inizio del periodo d’imposta cui si riferisce l’opzione
Le imprese agricole costituite in forma di società o ente commerciale determinano il reddito in base alle regole ordinarie (rilevano, quindi, non il reddito agrario iscritto in Catasto, bensì le risultanze del conto economico, cui vengono apportate le variazioni in aumento e/o in diminuzione che discendono dall’applicazione delle specifiche disposizioni del TUIR).
Tuttavia, a talune condizioni (profilo soggettivo di società agricola non costituita in forma di spa ed esercizio della relativa opzione), le società operanti in agricoltura possono optare per il regime agevolato di determinazione del reddito d’impresa ai sensi dei commi 1093 e 1094 dell’art. 1 della L. 296/2006 (in attuazione è stato emanato il DM 27 settembre 2007 n. 213).
Il comma 1093, in particolare, prevede che ...
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