Antiriciclaggio con favor rei
La legge successiva più favorevole è applicabile retroattivamente anche in presenza di un provvedimento sanzionatorio
Alle violazioni della disciplina antiriciclaggio poste in essere anteriormente alle modifiche apportate dal DLgs. 90/2017 si applica il principio di retroattività della legge successiva più favorevole dettato dall’art. 69 del DLgs. 231/2007 anche quando abbiano già formato oggetto di un provvedimento sanzionatorio. Tale principio può essere applicato dalla Suprema Corte anche nei giudizi in cui la quantificazione della sanzione non sia stata specificamente impugnata (ovvero l’impugnazione sia stata rigettata in primo grado con statuizione non appellata o rigettata in secondo grado con statuizione non gravata da ricorso per Cassazione). Peraltro, dal momento che tale principio rende necessario un giudizio comparativo volto a stabilire quale sia il trattamento sanzionatorio in concreto
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