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Si amplia lo scambio automatico di informazioni

/ REDAZIONE

Giovedì, 7 febbraio 2019

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Il DM 29 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, 6 febbraio 2019, ha modificato gli allegati B e D al DM 28 dicembre 2015, decreto che detta le regole per lo scambio automatico dei conti dei soggetti non residenti.

La modifica all’allegato B deriva dall’inclusione delle forme di previdenza complementare aperte tra le istituzioni finanziarie tenute alle comunicazioni, a decorrere dal 1° aprile 2019, limitatamente alle adesioni individuali.

Conseguentemente, viene previsto che:
- in linea generale, i fondi pensione istituiti a norma del DLgs. 252/2005 non rientrano tra gli intermediari tenuti alle comunicazioni (come prima);
- tuttavia (novità), questo principio viene derogato con riferimento ai fondi pensione aperti, limitatamente alle adesioni individuali.

La modifica all’allegato D estende, invece, il novero degli Stati o territori i cui intermediari finanziari sono tenuti all’invio delle comunicazioni all’Italia, recependo di fatto le adesioni che nel frattempo sono pervenute al sistema del Common Reporting Standard.

Fanno il loro ingresso due giurisdizioni (Macao e Vanuatu), dopo che già nel 2018 la lista era stata ampliata in particolare con Stati quali Emirati Arabi Uniti, Hong Kong, Panama, Qatar e Turchia.

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