Imposta ipotecaria ancorata alla formalità di trascrizione
Per la Cassazione, il momento genetico del rapporto tributario è costituito dalla richiesta del servizio di trascrizione e non dalla formazione dell’atto
Il principio in base al quale l’imposta di registro è soggetta alla normativa vigente all’epoca della formazione dell’atto (o della sua registrazione, nel caso di scritture non autenticate) non si estende anche alle tasse e imposte ipotecarie che, invece, sono legate alla formalità di trascrizione.
Per i tributi come l’imposta ipotecaria, infatti, il momento genetico del rapporto tributario è costituito dalla richiesta del servizio di trascrizione e non dalla formazione dell’atto.
Lo chiarisce la Corte di Cassazione, con la sentenza 15 febbraio 2019 n. 4571, decidendo una causa relativa alla decorrenza di alcune modifiche normative (allegati al DL 7/2005) che apportavano aumenti (tra il resto) all’imposta di bollo, alle imposte ipotecaria e catastali,
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