Licenziamento del distaccato legittimo con prova della crisi aziendale
Gli elementi costitutivi del giustificato motivo oggettivo devono ravvisarsi con riferimento all’ambito aziendale del datore di lavoro distaccante
Con la sentenza n. 5996 pubblicata ieri la Cassazione è tornata a occuparsi dell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore distaccato nell’ambito di un gruppo di imprese.
Nel caso di specie il dipendente, che era stato distaccato dalla datrice di lavoro presso un’altra società del gruppo, era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo.
Proposta l’impugnazione del licenziamento, la Corte di merito ha avuto modo di chiarire che il licenziamento era legittimo in quanto in giudizio era emersa la prova della crisi aziendale sia della datrice di lavoro (distaccante), sia della società del gruppo presso cui il dipendente era stato distaccato, nonché della riduzione di personale, della soppressione del ruolo ricoperto dal lavoratore e della
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41