Bancarotta fraudolenta con pene accessorie libere da quella principale detentiva
L’Informazione provvisoria n. 4/2019 rende note le conclusioni delle Sezioni Unite
Le pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta dall’art. 216 ultimo comma del RD 267/1942, come riformulato ad opera della sentenza n. 222/2018 della Corte Costituzionale, mediante l’introduzione della previsione della sola durata massima “fino a dieci anni”, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica una durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice di merito facendo ricorso ai parametri di cui all’art. 133 c.p.
È questo il principio affermato dalle Sezioni Unite nella udienza pubblica tenutasi il 28 febbraio e reso noto dall’Informazione provvisoria n. 4/2019.
In attesa del deposito delle motivazioni si ricorda che la sentenza della Consulta n. 222/2018 ha sancito l’illegittimità costituzionale ...
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