Per l’autoriciclaggio non basta il trasferimento di somme
Occorre un elemento ulteriore che denoti l’attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene
Il trasferimento di somme “distratte” dall’attivo fallimentare di una società a favore di altre imprese operative non può integrare, di per sé, il reato di autoriciclaggio rispetto al profitto della bancarotta fraudolenta, poiché occorre un quid pluris che denoti l’attitudine dissimulatoria della condotta ex art. 648-ter1 c.p. rispetto alla provenienza delittuosa del bene.
La Cassazione ha affermato tale principio nella sentenza n. 8851 depositata ieri.
Le argomentazioni traggono spunto anche da quanto precisato in un’altra recente sentenza della Cassazione – n. 30401/2018 – ove i giudici di legittimità, allo scopo di tracciare la differenza tra profitto del reato presupposto e profitto dell’autoriciclaggio ai fini della confisca, hanno evidenziato la necessità ...
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